Art. 86
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La surrogazione ordinaria non e' ammessa se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo della surrogazione la somma di L. 700 nella tesoreria del circondario, se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva, o nella cassa d'amministrazione del corpo, se lessa e' fatta posteriormente all'arruolamento del surrogante.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
