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La surrogazione ordinaria non e' ammessa se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo della surrogazione la somma di L. 700 nella tesoreria del circondario, se la surrogazione ha luogo innanzi al Consiglio di leva, o nella cassa d'amministrazione del corpo, se lessa e' fatta posteriormente all'arruolamento del surrogante.

Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-28;305~art86 · fonte del testo

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