Art. 85
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[1]Il surrogato ordinario deve: Essere ascritto alla gente di mare; Aver soddisfatto all'obbligo della leva; Essere di costituzione robusta e non aver alcuna specie d'infermita', che renda inabile a prestare un buon servizio; Non aver oltrepassato il 32° anno d'eta'; Non essere stato riformato in occasione di leva, ne' giudicato inabile al corpo; Avere l'esercizio di navigazione o di mestieri o di arti marittime indicato all'art. 4; Presentare attestazione di buona condotta; Produrre eziandio, se fu militare, il foglio di congedo ed il certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio di amministrazione del corpo da cui fu congedato, e far risultare che non siasi sottratto all'inscrizione, e che non siasi fatto colpevole di renitenza o di diserzione; Non aver fatto parte di un corpo disciplinare per disposizione di rigore; Non aver incorso condanna penale da tribunali ordinari e marittimi, o dai Consigli di guerra. L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal Sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quello dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dall' intendente del circondario.
[2]Gl'individui che in occasione della chiamata della rispettiva loro classe furono esentati a norma dei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 43 dovranno inoltre produrre un atto autentico dal quale consti che i membri della famiglia, in considerazione dei quali fu loro accordata l'esenzione, consentano che essi imprendano la surrogazione.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
