Art. 82
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Il surrogato di fratello deve: Essere idoneo al servizio militare marittimo Riunire le condizioni volute dai numeri 1, 6, 7 e 10 dell'articolo 85, e se fu militare, soddisfare al prescritto dai numeri 9 e 10 dello stesso articolo; Non oltrepassare l'eta' prescritta per le surrogazioni ordinarie; Provare di aver soddisfatto all'obbligo della leva e, quando per eta' non vi sia stato ancora soggetto, produrre l'atto autentico di nascita.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
