Art. 81
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
Non sono ammessi a surrogare gl'inscritti ed i militari che risultino nelle condizioni definite nell'art. 77.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
