Art. 79
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
[1]L'inscritto puo' surrogare prima di essere assentato o posteriormente all'assento.
[2]La surrogazione ha luogo, nel primo caso innanzi al Consiglio di leva, e nel secondo davanti al Consiglio amministrazione del corpo.
[3]La facolta' di surrogare posteriormente all'assento puo' essere sospesa dal ministro della marina per disposizione generale.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
