Art. 78 — null
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
In questo caso gli assoldati sono immediatamente licenziati ed il diritto al credito relativo alla ferma in corso e' parimente devoluto per intero alla rispettiva cassa degl'invalidi di marina, ed in mancanza all'erario.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
