Art. 77
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
Non possono conseguire la liberazione: Gl'inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo sesto; I disertori, sebbene graziati.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
