Art. 76
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
Indipendentemente dalle operazioni della leva, la liberazione puo' essere ammessa dal ministro della marina, mediante le condizioni e gli obblighi di cui nei precedenti articoli.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
