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[1]Per tutto il tempo in cui gli assoldati anziani o volontari rimanessero in un corpo disciplinare o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare dell'interesse e' devoluto alla cassa degli invalidi di marina del circondario marittimo cui appartiene l'assoldato, ed in mancanza all'erario.

[2]I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito relativo alla ferma contratta in virtu' dell'assoldamento, il quale e' parimente devoluto per intero alla rispettiva cassa degli invalidi di marina, ed in mancanza all'erario.

[3]I disertori predetti, sia che si presentino spontanei o vengano tradotti al corpo, sono in obbligo di ultimare la ferma in corso.

Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-28;305~art75 · fonte del testo

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