Art. 74
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[1]Gli assoldati anziani o volontari possono ritirare il credito di cui nell'articolo precedente: Se terminata la ferma conseguano l'assoluto congedo; Se vengono pensionati, riformati od ammessi a servizio sedentario; Se siano promossi ufficiali.
[2]Detto credito non puo' mai essere riscosso prima del termine fissato dalla legge, tranne in caso di morte, nel qual caso il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
