Art. 73
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[1]Il premio e' cosi' ripartito:
[2]Lire 100 sono assegnate al conto della loro massa; un quarto e' lasciato a disposizione dell'affidato; la rimanente somma e' fatta passare nella cassa dei depositi e prestiti, e frutta interesse a beneficio dell'assoldato in conformita' della legge sulla cassa stessa.
[3]Di questi interessi e del capitale e' tenuto conto all'assoldato, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
[4]Questo credito e' dichiarato nell'atto di arrolamento.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
