Art. 72
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[1]La somma versata per la liberazione e' assegnata agli affidati a titolo di premio dopo il loro assoldamento.
[2]Essa non puo' andar soggetta a sequestro infimo a che non risultino in uno dei casi enumerati all'art. 74.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
