Art. 71 — null

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[1]Coloro che non l'hanno ultimata corrono la sorte degli altri militari.

[2]Gli assoldamenti dei volontari non sono sospesi, ma e' bensi' sospeso il congedo assoluto degli affidati che non, poterono nell'anno conseguire lo assoldamento.

[3]Pero' al termine della guerra saranno protratti, a favore di quelli che vi hanno preso parte, di due anni i limiti di eta' fissati all'art. 61 per coloro che volendo essere affidati non avevano ancora raggiunto i limiti anzidetti all'epoca in cui fu dichiarata la guerra.

Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-28;305~art71 · fonte del testo

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