Art. 70
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
Nel caso che gli assoldamenti predetti non abbiano effetto nel giro di un anno dal giorno dell'assunta obbligazione l'affidato e' in facolta' di rimanere ulteriormente in aspettazione ovvero di conseguire l'assoluto congedo.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
