Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
[1]I marinai, i pescatori ed i barcaioli saranno arruolati con la qualita' di marinari.
[2]I maestri ed operai d'ascia, i calafati e gli addetti alle costruzioni navali in ferro, i macchinisti e fuochisti con quella di operai, ove abbiano esercitato la loro rispettiva professione od arte per il tempo prescritto dall'articolo 4. In caso diverso potranno essere arruolati o come marinai o come operai.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
