Art. 69
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[1]Gli assoldamenti dei volontari hanno effetto, per la durata della ferma, soltanto dal giorno in cui abbia luogo l'arrolamento in qualita' di assoldato.
[2]Gli assoldamenti d'anziano hanno effetto, per la durata della nuova ferma, dal giorno posteriore al termine della ferma in corso, e quando gia' fosse ultimata, dal giorno del seguito assoldamento.
[3]Al momento di questo nuovo assento debbono concorrere in essi, a seconda dei casi, le condizioni prescritte dagli articoli 61 e 62.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
