Art. 67
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[1]Gl'inscritti sono ammessi alla liberazione secondo l'ordine della domanda da essi presentata.
[2]Quando il numero delle domande superi quello degli affidati disponibili, la sorte decidera' quali fra le domande sporte nello stesso giorno siano da preferirsi.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
