Art. 65
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
La somma necessaria per ottenere la liberazione e' fissata per decreto reale, e deve versarsi Ball' inscritto nella tesoreria del circondario del suo domicilio.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
