Art. 64
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
Pari al numero degli affidati disponibili e' quello degli inscritti che possono essere ammessi alla liberazione. La liberazione si ottiene mediante pagamento per parte dell'inscritto di una somma da darsi in premio a quello fra i detti affidati abilitato ad assumere il servizio che l'inscritto medesimo dovrebbe prestare.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
