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[1]I sott'ufficiali, marinari od operai a cui non manchi piu' di un anno per compiere la loro ferma, possono essere affidati di proseguire il loro servizio nella qualita' di assoldati anziani purche':

[2]1. Non oltrepassino l'eta' di anni 35 alla fine dell'attuale loro ferma se marinai od operai, e di anni 40 se sott'ufficiali, timonieri, o secondi maestri d'ascia, dei calafati, o dei lavoranti nelle costruzioni navali in ferro, i macchinisti e fuochisti;

[3]2. Siano di buona condotta;

[4]3.° Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ed ultimare una nuova ferma.

Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-28;305~art61 · fonte del testo

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