Art. 60
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I volontari che abbiano soddisfatto all'obbligo della leva e che riuniscano inoltre le condizioni espresse nell'art. 94 possono essere affidati, nell'atto del loro arruolamento, di essere ammessi a contrarre, a tempo opportuno, una ferma nella qualita' di assoldati.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
