Art. 59
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[1]Non possono aspirare al favore concesso dall'articolo precedente i surrogati ordinari, gli assoldati e gli assoldati anziani.
[2]Sono esclusi dallo stesso favore i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al titolo 6, e i disertori, sebbene graziati.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
