Art. 58
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Il sott'ufficiale, marinaro od operaio che trovisi in congedo illimitato, ed abbia compita l'eta' di 35 anni, potra' essere mantenuto in tale posizione, quando in occasione di chiamata sotto le armi della classe a cui appartiene risulti ammogliato o vedovo con piu' di due figli minori di anni 16.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
