Art. 57
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[1]Il sott'ufficiale, il marinaio od operaio puo', in via di grazia ed in tempo di pace, ottenere dal Re l'assoluto congedo, quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'arruolamento risulti:
[2]1. Figlio primogenito di vedova, purche' non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;
[3]2. Unico figlio maschio di padre entrato nel 60° anno di sua eta';
[4]3. Unico figlio maschio di padre cieco d'ambi gli occhi;
[5]4. Unico figlio maschio di madre vedova ed in mancanza di figli, unico nipote di avola vedova;
[6]5. Primogenito di orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
