Art. 56
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Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente dell'esercito, ovvero arruolato al servizio di mare per leva straordinaria, non procaccia al fratello il diritto di esenzione finche' rimane in tale categoria, ma egli stesso sara' provveduto di congedo tostoche' il fratello sara' assentato.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
