Art. 55
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[1]Nello stabilimento del diritto all'esenzione sono temporariamente considerati come non esistenti in famiglia, i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati per sentenza definitiva a termine del Codice civile.
[2]Cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua eta', cessera' l'effetto della conseguita esenzione.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
