Art. 54
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[1]Nello stabilire il diritto d'uno inscritto alla esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia: I membri di essa che sono ciechi d'ambo gli occhi, sordo-muti o cretini; Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo; Quelli che sono affetti da tali infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo; Quelli che, condannati a lavori forzati, siano ditenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni 12 decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione.
[2]La circostanza definita nel numero 3 non e' presa in considerazione se non viene constatato con ordinato di notorieta' della Giunta municipale, il quale dovra' essere prodotto il giorno stabilito per l'esame dell'inscritto davanti al Consiglio.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
