Art. 53
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
I figli adottivi godono dei diritti di esenzione solamente nella loro famiglia d'origine.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
