Art. 51
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
Sono ammessi ad invocare il diritto ad esenzione gli inscritti rimandati alla revisione del Consiglio per i motivi espressi nell'art. 40.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
