Art. 49
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[1]L'esenzione, di cui ne' precedenti articoli 47 e 48, non sara' applicata in quei casi in cui, accordandola, il numero dei fratelli esentati in una famiglia verrebbe a superare il numero dei fratelli all'attuale servizio, oppure morti in servizio o in ritiro per ferita od infermita' dipendente dal servizio.
[2]Si considereranno come esentati anche quei fratelli tuttora viventi che nella leva avrebbero avuto diritto all'esenzione, ma che non ne hanno profittato per essere stati riformati o dispensati.
[3]Non sara' pero' calcolata l'esenzione del fratello primogenito quando esso siasi trovato nel caso di non approfittarne pei motivi sovraccennati di riforma o di dispensa.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
