Art. 48
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[1]E' pure esente l'inscritto di cui un fratello consanguineo sia: In ritiro per ferite o per infermita' dipendenti dal servizio; Morto mentre era sotto le armi e si trovava nelle condizioni di cui all'articolo precedente; Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite o d'infermita' dipendenti dal servizio; Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermita' dipendenti dal servizio;
[2]L'esenzione nei casi espressi non ha luogo se il fratello serviva nella qualita' di assoldato anziano o di assoldato, o di surrogato ordinario.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
