Art. 47
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E' parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purche' quest'ultimo: Non risulti arruolato in qualita' di capo sarto, capo calzolaio, capo sellaio o di vivandiere, o non serva nella qualita' di affidato che abbia terminata la ferma, nella qualita' di assoldato anziano o di assoldato, di surrogato ordinario o di volontario nel caso previsto dall'art. 97; Non sia arruolato nel corpo R. Equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace; Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'arrolamento ordinario o per punizione in un corpo di disciplina; Non sia assentato come renitente o per disposizione penale.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
