Art. 45
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[1]Le esenzioni di cui all'art. 43 devono essere richieste con atto autentico dal membro della famiglia a favore del quale e' accordata la esenzione.
[2]Potra' tuttavia farsi luogo alla esenzione anche senza la detta richiesta, quando da attestazione della Giunta municipale consti della impossibilita' di farla per assenza, malattia, od altro impedimento.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
