Art. 44
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[1]Quando due fratelli nati nello stesso anno si presentino contemporaneamente alla chiamata, uno di essi godra' della esenzione, e la sorte decidera' quale dei due debba essere arruolato.
[2]Se pero' all'uno dei due competesse l'esenzione per altro titolo, o non fosse in condizione d'imprendere il servizio militare, l'esperimento della sorte non avra' piu' luogo, dovendo essere arruolato l'altro fratello.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
