Art. 40
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[1]Gl'inscritti, che risultano di debole costituzione od affetti da infermita' presunte sanabili, sono dichiarati soggetti a nuova visita dopo 18 mesi, e se anche allora risultino inabili, sono riformati.
[2]Se al tempo della seconda visita il Consiglio riconosca che l'inscritto si avviasse verso la guarigione, proroghera' di altri sei mesi la decisione definitiva.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
