Art. 4
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[1]Sono soggetti alla leva marittima e debbono esser cancellati dalle liste della leva di terra i cittadini dello Stato i quali per lo spazio di 24 mesi in qualunque eta', o per 12 mesi dopo l'eta' di 15 anni compiti, abbiano esercitato la navigazione, la pesca sia costiera che in alto mare ed all'estero, il mestiere di barcaiuolo dei porti e spiaggie, o le arti di maestro ed operaio d'ascia e di calafato, ovvero siano stati addetti alle costruzioni navali in ferro.
[2]Sono parimente soggetti alla leva marittima colle stesse condizioni di esercizio, i macchinisti, i fuochisti ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia denominazione al servizio delle macchine a vapore dei bastimenti addetti alla navigazione marittima.
[3]Tutti questi individui fanno parte della gente di mare e sono iscritti sulle matricole della marineria.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
