Art. 39
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[1]Sono riformati gl'inscritti che per infermita' o per fisici od intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare marittimo.
[2]Le infermita' e i difetti che esimono dal servizio militare marittimo saranno descritti in un elenco da compilarsi per l'esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
