Art. 38
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
Coloro che senza legittimo impedimento non si presentano al corpo nel termine prefisso sono dichiarati disertori.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
