Art. 36
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
[1]Le questioni di cui nell'articolo precedente sono giudicate sommariamente in via di urgenza dal tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del console di marina, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunziata in grado d'appello.
[2]Il console e' rappresentato da un procuratore da esso nominato per decreto, il quale terra' luogo di mandato.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
