Art. 35
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Allorquando gli inscritti, entro dieci giorni dalla loro designazione al servizio, porgano richiami ai tribunali ordinari sulla legalita' della loro designazione, per motivi di cittadinanza, di eta', di diritti civili, o di figliazione, si sospendera' ogni decisione a loro riguardo fino alla emanazione del giudizio.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
