Art. 34
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
Gl'inscritti che sono riformati od esentati non possono piu' essere richiesti pel regio servizio, tranne che venisse a risultare essersi le riforme od esenzioni ottenute con falsi documenti od infedeli, o per corruzione, o per il reato definito nell'articolo 128 della presente legge.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
