Art. 32
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
Nel caso che un iscritto sia legittimamente impedito a giustificare i suoi diritti all'esenzione, il Consiglio gli assegna il tempo entro cui dovra' farli valere.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
