Art. 30
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[1]Il consiglio procede all'esame degli inscritti che domandano riforma od esenzione;
[2]Ammette le surrogazioni e pronuncia la liberazione in conformita' della presente legge;
[3]Pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dagli articoli 2 e 3.
[4]Nei casi di riforma l'esame personale ha luogo per mezzo dei medici-chirurghi chiamati dal Consiglio.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
