Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872. Leggi il testo vigente →
Gli ufficiali consolari all'estero potranno impedire il passaggio da un bastimento all'altro di marinari che fossero nel caso di dover ripatriare per rispondere alla chiamata della leva.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
