Art. 26
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[1]Coloro che a quel tempo si trovassero all'estero dovranno ripatriare nel corso dell'anno medesimo e presentarsi al Consiglio per lo scopo sopradetto nel termine di giorni 45 dal loro arrivo, se questo avvenga in un punto del proprio circondario marittimo, e di un mese se in altro circondario.
[2]In ogni caso la presentazione dovra' aver luogo prima che spiri il mese di dicembre.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
