Art. 25
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[1]Entro quindici giorni dalla pubblicazione della lista, gli inscritti che trovinsi in patria devono presentarsi al Consiglio di leva marittima del proprio circondario per essere sottoposti all'assento o per far valere i loro diritti ad esenzione, od esporre i motivi che avessero per la riforma.
[2]Coloro che si trovassero in patria fuori del proprio circondario od a bordo di bastimenti nei porti o rade dello Stato, dovranno presentarsi al Consiglio predetto nel termine di un mese.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
