Art. 21
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[1]Contro le decisioni dei Consigli di leva potra' aversi ricorso al Ministero della marina entro 15 giorni dalla loro emanazione.
[2]I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti di quelle decisioni.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
