Art. 2
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[1]Non possono per alcun titolo far parte dell'armata di mare i condannati ai lavori forzati od alla reclusione ed alla relegazione a termini del Codice penale in data del 20 novembre 1859, ed all'ergastolo ed alla casa di forza a termini del Codice penale della Toscana.
[2]I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti possono egualmente essere esclusi dal far parte dell'armata di mare per decisione del Ministero della marina.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
