Art. 19
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[1]Il Consiglio decide a maggioranza di voti.
[2]L'intervento di tre votanti basta per rendere legali le decisioni.
[3]Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, il piu' giovane dei membri si astiene dal votare.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
