Art. 18
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[1]Il Consiglio di leva marittima e' presieduto dal console di marina o dal funzionario a cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed e' composto del sindaco o di un assessore in sua vece da esso designato, e di un altro membro del Consiglio comunale del luogo dove il Consiglio di leva tiene le sue sedute, da designarsi dal Consiglio comunale stesso, di un ufficiale di porto del circondario e di un capitano della marina mercantile annualmente designati dal Ministero.
[2]Il Consiglio e' assistito da un medico chirurgo, che sara' chiamato come perito e da un segretario assunto fra gl'impiegati del consolato.
Testo in vigore dal 19 novembre 1861 al 1 gennaio 1872
